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Stop allo sconto in fattura

Dal 17 febbraio sono in vigore le nuove regole sui bonus edilizi. Si è sancito così lo stop delle opzioni previste dall’art.121 del Decreto Rilancio, in alternativa alle detrazioni dirette. È, quindi, impossibile, d’ora in poi utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per il Superbonus o altri bonus edilizi, come ad esempio possono essere l’Ecobonus, il Sisma bonus, il Bonus Casa e il Bonus barriere architettoniche.

Nel Decreto viene modificata la disciplina relativa allo sconto in fattura e alla cessione del credito, perciò a decorrere dal 17 febbraio, in relazione agli interventi di cui al comma 2 delll’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 dello stesso decreto.

Cosa prevede il nuovo decreto?

Il Decreto-legge del 16 febbraio 2023, n. 11, pubblicato con un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2023, n. 40 ed entrato in vigore dal 17 febbraio, è costituito da tre articoli:

  1. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
  3. Entrata in vigore

Questo decreto nasce dal bisogno di risolvere il problema del blocco dei crediti edilizi e mettere in sicurezza i conti pubblici.

La cessione del credito e lo sconto in fattura erano meccanismi per uno sconto fiscale da parte dello Stato, che poi si andava a cedere. Questo meccanismo per i bonus edilizi è stato molto usato e permetteva di anticipare meno soldi rispetto a quanto accadeva prima. Ora con con questo decreto, si torna al vecchio meccanismo: lo Stato darà rimborsi a seguito della dichiarazione dei redditi e spalmati su più anni.

Chi può ancora usare cessioni e sconti? 

Chi ha già iniziato i lavori e chi non ha ancora il cantiere aperto ma ha già avviato le pratiche per i lavori e caricato tutta la documentazione. C’è lo stop sui nuovi lavori.

Con l’approvazione del decreto, non è più possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), in relazione a interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

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