
Stop allo sconto in fattura
Dal 17 febbraio sono in vigore le nuove regole sui bonus edilizi. Si è sancito così lo stop delle opzioni previste dall’art.121 del Decreto Rilancio, in alternativa alle detrazioni dirette. È, quindi, impossibile, d’ora in poi utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per il Superbonus o altri bonus edilizi, come ad esempio possono essere l’Ecobonus, il Sisma bonus, il Bonus Casa e il Bonus barriere architettoniche.
Nel Decreto viene modificata la disciplina relativa allo sconto in fattura e alla cessione del credito, perciò a decorrere dal 17 febbraio, in relazione agli interventi di cui al comma 2 delll’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 dello stesso decreto.
Cosa prevede il nuovo decreto?
Il Decreto-legge del 16 febbraio 2023, n. 11, pubblicato con un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2023, n. 40 ed entrato in vigore dal 17 febbraio, è costituito da tre articoli:
- Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
- Entrata in vigore
Questo decreto nasce dal bisogno di risolvere il problema del blocco dei crediti edilizi e mettere in sicurezza i conti pubblici.
La cessione del credito e lo sconto in fattura erano meccanismi per uno sconto fiscale da parte dello Stato, che poi si andava a cedere. Questo meccanismo per i bonus edilizi è stato molto usato e permetteva di anticipare meno soldi rispetto a quanto accadeva prima. Ora con con questo decreto, si torna al vecchio meccanismo: lo Stato darà rimborsi a seguito della dichiarazione dei redditi e spalmati su più anni.
Chi può ancora usare cessioni e sconti?
Chi ha già iniziato i lavori e chi non ha ancora il cantiere aperto ma ha già avviato le pratiche per i lavori e caricato tutta la documentazione. C’è lo stop sui nuovi lavori.
Con l’approvazione del decreto, non è più possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), in relazione a interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
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